Art. 12.
(Sostegno al congedo parentale
nel lavoro autonomo).

      1. All'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-ter. Per la durata di trenta giorni di congedo parentale, fruiti continuativamente e con interruzione dell'attività, la madre lavoratrice autonoma e il padre lavoratore autonomo hanno diritto a una indennità pari a quella di maternità di cui all'articolo 68.
      1-quater. Qualora risulti dalla certificazione anagrafica che nel nucleo familiare sia presente un solo genitore lavoratore autonomo, l'indennità di cui al comma 1-ter è corrisposta per sessanta giorni.
      1-quinquies. Il padre lavoratore autonomo ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino.
      1-sexies. La madre lavoratrice autonoma ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino, qualora:

          a) il padre non sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e non abbia un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;

          b) il padre non sia lavoratore subordinato e dichiari di non poter fruire del congedo parentale, indicando i motivi che non gli consentono di sospendere l'attività.

      1-septies. Qualora il padre sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e il contratto non sia di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, la madre lavoratrice

 

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autonoma ha diritto alla indennità prevista al comma 1-ter per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti successivamente a quelli del padre ed entro il primo anno di vita del bambino».